di GIANGIACOMO INDRI RASELLI – Ordine di Padova
Nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 Gennaio 2026 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 10/2026 contenente il testo ufficiale del “nuovo” testo unico in materia di imposta sul valore aggiunto che andrà a pensionare, dopo più di cinquant’anni il Dpr 633/1972 e tutti gli altri interventi normativi succedutisi negli anni, su tutti il DL 331/1993.
Tra le molte novità che sono state introdotte e che immagino troveranno abbondante spazio nei prossimi numeri del Commercialista Veneto, una novità in particolare riguarda le prestazioni di chirurgia estetica, che trovano una loro collocazione autonoma nell’articolo 38 del succitato Decreto Legislativo 10/2026.
Tale articolo, che ricalca fedelmente il dettato dell’articolo 4-quater del DL 145/2023, applica l’esenzione dall’IVA propria delle prestazioni mediche anche “… alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.”
Il tenore letterale del testo normativo affronta due temi che sono da anni al centro del dibattito dottrinale e di attività di accertamento da parte della amministrazione finanziaria.
Il primo tema è quello della discriminante tra ciò che viene considerato uno stato patologico (o una malattia) da ciò che invece non lo è: tale discrimine appare banale ma non lo è affatto. Se il legislatore infatti ha voluto “premiare” con l’esenzione dall’imposta per il contribuente una prestazione medica a tutti gli effetti, altra cosa è estendere tale agevolazione a tutte le prestazioni che, pur svolte da personale medico, non curano malattie o altri stati patologici.
L’esempio più classico sono le prestazioni di medicina legale quali, un esempio su tutti, le autopsie che non essendo rivolte alla cura di una patologia ma solo ad accertare la causa del decesso di un individuo non hanno il beneficio della esenzione dall’Imposta sul Valore Aggiunto.
Ragionamento analogo può essere fatto per il contrasto di stati fisici naturali e non patologici quali, ad esempio, l’invecchiamento, la menopausa, la calvizie o la barba che, a meno di specifiche condizioni del soggetto, non sono tout court malattie e il cui contrasto non è in sé e per sé una prestazione medica esente ai fini delle imposte indirette.
Le prestazioni di medicina estetica sono state sovente al centro delle attività di accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria per molteplici ragioni. La prima è che la medicina estetica ha avuto nel corso degli ultimi decenni un fortissimo incremento di prestazioni effettuate con un conseguente aumento del giro d’affari del settore e la seconda è che tale incremento non ha riguardato tanto le prestazioni medico chirurgiche associate ad altre patologie (pensiamo alla ricostruzione di parti del corpo lesionate da traumi o patologie) quanto prestazioni di mero impatto estetico volte a rendere parti del corpo più gradevoli alla vista ma con nessun impatto medico effettivo. L’effetto di queste due cause ossia un aumento del giro d’affari del settore e un aumento della chirurgia estetica a soli fini estetici ha richiamato l’attenzione del Fisco il quale ha effettuato numerosi accertamenti e quindi ha normato più volte questo settore.
La seconda tematica di interesse che viene lambita dalla norma è che la finalità terapeutica della chirurgia estetica deve essere acclarata da apposita attestazione medica.
Se infatti è intuitivo che, a seguito di una patologia o di un trauma fisico, un soggetto abbisogni di trattamenti estetici volti a ripristinare l’aspetto fisico, pensiamo alle ustioni o alle mastectomie, non altrettanto intuitivo può essere come la rimozione di un tatuaggio possa contribuire a ristabilire la salute, anche psico-fisica, di un soggetto.
Moltissimi soggetti invece provano grande sofferenza psico-fisica (disturbo di dismorfismo corporeo) per il loro aspetto corporeo o per l’aspetto di alcune parti del loro corpo e quindi le prestazioni di chirurgia estetica, laddove volte a lenire questa sofferenza, rientrano in toto nel novero delle prestazioni mediche e, come tali, qualificabili come esenti dall’Imposta sul Valore Aggiunto. Parimenti anche altre prestazioni di chirurgia estetica che riducano la sofferenza psicologica di un soggetto possono fruire di questa agevolazione purchè risultino da una attestazione medica.
Quello su cui la norma non entra nel dettaglio è sul chi debba produrre questa attestazione ossia se questo documento debba essere prodotto dallo stesso medico che esegue la prestazione di chirurgia estetica o se debba essere prodotto da altro medico che, pensiamo alla figura del medico di base, assista il soggetto e ne possa garantire la sussistenza di un aspetto patologico psico-fisico.
Risulta in tal senso chiarificatrice la circolare N°42E del 12 giugno 2025 che riporta testualmente: “Pertanto, fatte salve diverse valutazioni del Ministero della Salute, competente per materia, la predetta finalità terapeutica può essere attestata da qualunque medico, compreso il medico che effettua la prestazione di medicina o chirurgia estetica, ma resta fermo che:
a) dall’attestazione deve in ogni caso emergere il collegamento tra la patologia del paziente e la prestazione di chirurgia estetica (o di medicina estetica), quale rimedio terapeutico e/o diagnostico raccomandato;
b) la stessa attestazione deve essere antecedente alla data dell’intervento di chirurgia estetica (o di medicina estetica).”
Con ciò ritenendo che una auto attestazione da parte del medico curante che esegue materialmente la prestazione sia sufficiente, al netto degli altri aspetti formali, a garantire la esenzione dall’IVA delle prestazioni di chirurgia estetica.
Sul numero 290 del Commercialista Veneto